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Requisiti del Medico certificatore

 L'accertamento di idoneità, relativamente all'età ed al sesso, per l'accesso alle singole attività sportive agonistiche viene determinato dai 1) medici della Federazione medico-sportiva italiana FMSI, 2) dal personale e dalle strutture pubbliche e private convenzionate, con le modalità fissate dalle regioni d'intesa con il CONI e sulla base di criteri tecnici generali che saranno adottati con decreto del Ministro della sanità (art. 5, ultimo comma, D.L. 30.12.1979 n. 663 convertito nella Legge 29.2.1980 n. 33;  D.M. del 18.2.1982; art. 61, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833).
Per medici della FMSI bisogna intendere coloro che lo Statuto della Federazione stessa definisce "soci ordinari" e cioè medici in possesso della specializzazione in medicina dello sport o dell'attestato ministeriale di cui alla legge n. 1099/71 (Circolare del Ministero della Sanità del 31.11.983)
La circolare del Ministero della Sanità del 18 marzo 1996, n. 500.4/MSP/CP/643, ha dettato le linee guida per un'organizzazione omogenea della certificazione di idoneità alla attività sportiva agonistica sul territorio nazionale, prevedendo: "Le singole regioni e le province autonome, in base alle risorse disponibili, d'intesa con il CONI, scelgono la soluzione più idonea per l'accertamento dell'idoneità alla pratica sportiva agonistica nel loro territorio, secondo tre possibili moduli organizzativi, anche tra loro complementari, costituiti: dai servizi pubblici di medicina dello sport; 2) dai centri privati autorizzati ai sensi di legge; 3) dai singoli specialisti in medicina dello sport autorizzati a svolgere l'attività certificatoria in quanto operanti in locali adeguati. Le regioni e le province autonome, pertanto coerentemente e conseguentemente nel caso dei singoli medici identificano, tramite specifici elenchi aperti, gli specialisti titolari della funzione".
Quindi, medici in possesso della Specializzazione in Medicina dello Sport o dell'Attestato Ministeriale di cui alla Legge n. 1099/71, "soci ordinari" della FMSI, dipendenti o convenzionati, possono effettuare gli accertamenti sanitari previsti con le modalità fissate dalle Regioni nell'ambito della propria autonomia programmatoria, avvalendosi delle strutture della FMSI o organizzando centri propri.
In particolare alcune Regioni prevedono espressamente l'autorizzazione delle strutture abilitate al rilascio dei Certificati di idoneità agonistica con l'inserimento delle stesse in appositi Albi per Singoli Professionisti, Strutture Accreditate o Convenzionate (ad esempio Regione Veneto, Regione Toscana, Regione Puglia, Regione Molise, Regione Sardegna, Regione Piemonte, Regione Marche).
Tutti i certificati rilasciati agli atleti visitati presso i centri autorizzati possiedono un valore oltre che medico sportivo anche medico legale (ai sensi dell'Art. 8 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502). Il valore medico-legale della certificazione rilasciata comporta la riconduzione, in capo al professionista, delle eventuali conseguenze giuridiche derivanti dalla redazione del certificato. Eventuali certificati rilasciati da medici o strutture non autorizzati, ancorché Specialisti in Medicina dello Sport, sono da considerarsi nulli e senza valore legale.
La Legge regionale n. 13 del 08-09-2003 integra il comma 1 dell'articolo 6 della Legge regionale n. 36 del 30-12-2000 specificando: Le certificazioni di idoneità sportiva agonistica sono rilasciate dalle strutture pubbliche e da quelle private autorizzate o accreditate "nonché da medici specialisti in medicina dello sport", ma non ha risolto il problema se il certificato di idoneità all'attività sportiva agonistica ai sensi del citato art. 5 del decreto ministeriale 18 febbraio 1982 deve essere rilasciato solo da specialisti in medicina dello sport che operano presso i centri pubblici o privati di medicina dello sport autorizzati e accreditati dalle regioni o dalle province.


Documenti e Dati necessari  
Atleti tesserati: richiesta della società sportiva compilata in ogni sua parte in originale, con timbro e firma del Presidente
Idoneità agonistica per concorsi: richiesta personale d'idoneità all'attività agonistica
ricevuta del pagamento della prestazione, qualora sia dovuto
campione di urine
CONSEGNARE IL CAMPIONE DI URINE ENTRO LE ORE 9:30 - PRIMA DELLA VISITA - PRESSO LA SEDE DI VIA MARIANO STABILE N. 7.
All'atto della visita può essere accettato un referto di esame delle urine se eseguito di recente.
Foglio anamnestico debitamente compilato. Per i minori il modulo, debitamente compilato, dovrà essere firmato da entrambi i genitori o da persona esercente la potestà genitoriale (è necessario, in questo caso, esibire un documento che ne comprovi l'esercizio)
documento d'identità in regola secondo le leggi vigenti (carta d'identità, passaporto, tessera mod. BT) e codice fiscale  e/o tessera sanitaria
tessera delle vaccinazioni, comprovante la vaccinazione antitetanica dell'atleta
libretto sanitario dello sportivo (se già in possesso)
Qualora ne fosse in possesso l'atleta dovrà portare dispositivi personali (occhiali, lenti a contatto, apparecchi acustici, tutori, ecc.)
eventuale documentazione relativa a ricoveri, visite o esami specialistici eseguiti in precedenza (esami ematochimici, referti radiologici, ecografie, ecc.). Particolarmente importante per gli atleti con diagnosi certa di malattia (per esempio il diabete, l'asma bronchiale, l'ipertensione arteriosa o altri disordini metabolici come l'ipotiroidismo o ipertiroidismo, ecc.) ricordarsi di presentarsi muniti di:
•    accertamenti comprovanti la diagnosi certa di malattia
•    eventuale esenzione
•    recente dichiarazione certificata da parte del proprio Medico Specialista di "attuale condizione clinica ottimale di autocontrollo e di aderenza alla terapia prescritta" e di assumere la terapia farmacologica come da prescrizione specialistica.
certificato di invalidità e/o indennità di frequenza (per gli atleti disabili)
In caso di documentazione incompleta e/o errata compilazione della modulistica prevista, la visita medica non potrà essere eseguita.


TARIFFE

Idoneità Agonistica
Gli accertamenti e il rilascio del certificato per i giovani fino ai 18 anni e i disabili sono gratuiti, rientrando nei Livelli Essenziali di Assistenza; per gli altri soggetti, esclusi dai LEA, è previsto il pagamento della prestazione.
Attività non agonistica
Le spese relative al rilascio del certificato per attività sportiva non agonistica sono a carico dell'interessato trattandosi di una finalità preventiva su pazienti asintomatici, senza significativi fattori di rischio.
Attività sportiva di particolare ed elevato impegno cardiovascolare
Il costo per il rilascio del certificato è a carico dell'interessato.

Le tariffe di seguito riportate sono tratte dalla GURS 18-6-2004 parte I n. 26 pag. 42

Visita medico sportiva agonistica
Minori di 18 anni     Gratuita
Disabili di ogni età    Gratuita
Maggiorenni          
Tabella B 45,00 euro
Tabella A 35,00 euro
                       
Visita medico sportiva non agonistica
Per tutti 20,00 euro
I certificati per l'attività non agonistica sono gratuiti solo nei seguenti casi: attività sportive parascolastiche, su richiesta del Dirigente Scolastico, e partecipazione ai Giochi della Gioventù nelle fasi precedenti a quella nazionale. Occorre presentare la richiesta della società o della scuola/istituto di appartenenza, ( moduli).

Il pagamento della prestazione va effettuato a nome dell'atleta su c/c postale n°19724905 intestato a "ASP Palermo - Dipartimento di Prevenzione" con causale: Medicina dello Sport – Visita.
 
Le Attività Sportive per cui si rilasciano certificazioni

La visita medico – sportiva di idoneità agonistica
 
La durata dell'accertamento d'idoneità è di circa 40 minuti. Nel corso dell'accertamento d'idoneità alla pratica sportiva vengono eseguiti i seguenti riscontri obbligatori
•    identificazione dell'atleta e, se minorenne, del suo accompagnatore tramite documento di riconoscimento;
•    verifica, attraverso la richiesta della società, della qualifica di agonista, dello sport e della disciplina svolti e dei dati della società sportiva di appartenenza;
•    verifica del possesso dell'età minima per l'accesso all'attività agonistica per lo sport praticato;
•    esame delle urine con sedimento (ricerca di leucociti, nitriti, urobilinogeno, sangue, chetoni, bilirubina, glucosio, determinazione del pH e del peso specifico)
•    visita medica comprendente:
    >    la raccolta della storia dell'atleta e dei suoi consanguinei (è, quindi, importante portare con sé la documentazione relativa a tutti gli accertamenti medici eseguiti in precedenza dall'atleta)
    >    la determinazione del peso corporeo e della statura,
    >    l'esame dell'acuità visiva,
    >    esame del senso cromatico (solo per gli sport motoristici)
    >    rilievo della percezione della voce sussurrata a 4 m di distanza, quando non è previsto l 'esame specialistico ORL
    >    l'esame obiettivo con particolare riguardo agli organi ed apparati specificamente impegnati nello sport praticato,
    >    l'elettrocardiogramma a riposo,
    >    e, solo per gli sport ad elevato impegno cardiorespiratorio, la spirometria
          - il master step test,
          - l'elettrocardiogramma dopo sforzo.

Per alcuni sport, definiti in Tabella A e Tabella B (a maggior impegno cardiovacolare e respiratorio), (apri link allegati) sono inoltre previsti alcuni accertamenti obbligatori aggiuntivi, per valutare fattori di rischio intrinseci alla disciplina specifica. Ulteriori esami integrativi potranno essere richiesti, a discrezione del medico, per dirimere dubbi rispetto a condizioni patologiche che non sia stato possibile escludere con i soli accertamenti obbligatori.


La visita medico – sportiva di idoneità NON agonistica
 
 ATTIVITA'LUDICO-MOTORIA/AMATORIALE
(Legge n. 98 del 09 agosto 2013, art. 42.bis, pubblicato nella GU il 20 agosto 2013)

Per lo svolgimento dell'attività ludico-motoria/amatoriale non è necessaria alcuna certificazione medica non serve alcun certificato
A tali soggetti è comunque consigliato un controllo preventivo presso il proprio medico curante prima dell'avvio dell'attività ludico-motoria per la valutazione di eventuali fattori di rischio, con particolare attenzione ai soggetti che passano dalla sedentarietà alla pratica di tali attività o che si sottopongono a esercizio fisico di particolare intensità.
Per andare in palestra o in piscina ed in altri impianti sportivi, se il "centro sportivo" è affiliato al CONI per tramite di una Federazione Sportiva o Ente di promozione sportiva e l'atleta viene tesserato all'atto dell'iscrizione, allora è necessario produrre il certificato medico di idoneità all'attività sportiva non agonistica. In tal caso il "centro sportivo" deve rilasciare all'atleta un modulo ove richiede il certificato medico esplicitando chiaramente a quale Federazione Sportiva o Ente di promozione sportiva è affiliata. Se, invece, la palestra non è affiliata al CONI, allora l'atleta vi svolge soltanto un'attività ludico-motoria e quindi non serve alcun certificato medico

ATTIVITÀ DI PARTICOLARE ED ELEVATO IMPEGNO CARDIOVASCOLARE (DECRETO 24 aprile 2013 , pubblicato GU 20.07.2013)

Serve il certificato, rilasciato dal proprio Medico di Medicina Generale o Pediatra, o dallo Specialista in Medicina dello Sport, dopo controllo medico che comprende la rilevazione della pressione arteriosa, un elettrocardiogramma basale, uno step test o un test ergometrico con monitoraggio dell'attività cardiaca e altri accertamenti che il medico riterrà necessari per i singoli casi.

ATTIVITÀ SPORTIVA NON AGONISTICA
(Legge n. 125, art 4, comma 10-septies del 30.10.2013, Decreto Ministero Salute del 08.08.2014)

E' obbligatorio il certificato, rilasciato dal proprio Medico di Medicina Generale o Pediatra, o dallo Specialista in Medicina dello Sport o da un Medico iscritto alla Federazione Medico Sportiva Italiana, dopo aver eseguito anamnesi (storia clinica), un esame clinico con misura della pressione arteriosa e un elettrocardiogramma secondo le linee guida emanate dal Ministero della Salute:
•    effettuato almeno una volta nella vita
•    con periodicità annuale per coloro che hanno superato i 60 anni di età e che  associano altri fattori di rischio cardiovascolare
•    con periodicità annuale per coloro che, a prescindere dall'età, hanno patologie croniche conclamate, comportanti un aumentato rischio cardiovascolare.
L'elettrocardiogramma a riposo che deve essere conservato in copia dal medico che rilascia il certificato, debitamente refertato
Il medico certificatore tenuto conto delle evidenze cliniche e/o diagnostiche rilevate, si può avvalere anche di una prova da sforzo massimale e di altri accertamenti mirati agli specifici problemi di salute. Nei casi dubbi il medico certificatore si avvale della consulenza del medico specialista in medicina dello sport o, secondo il giudizio clinico, dello specialista di branca
 


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