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Guida all'Adozione e all'Affidamento Familiare


Che significa "Adottare"

Adottare un bambino significa accoglierlo nella propria famiglia come figlio legittimo, consentendogli cioè di assumere il medesimo status di un figlio naturale: i bambini adottati non hanno più alcun legame con la famiglia d'origine, assumono il cognome del padre adottivo ed entrano a far parte dell'asse ereditario del nuovo nucleo; il padre e la madre adottivi assumono nei loro confronti tutti i diritti/doveri derivanti dalla potestà genitoriale.

I bambini che vengono posti in stato di adozione, sia nazionale che internazionale, hanno alle spalle una loro storia, spesso molto difficile; l'adozione  rappresenta per loro una seconda possibilità di vita.

Adozione Nazionale ed Adozione Internazionale

Esistono due percorsi per adottare un minore: l'adozione nazionale e quella internazionale, entrambe regolate dalla legge 184/83 (come modificata dalla legge 149/2001) che disciplina l'adozione e l'affidamento familiare.

La legge 149/2001 ha, tra l'altro, recepito la Convenzione dell'Aja, che ha fortemente inciso sulla "cultura" dell'adozione, ponendo al centro del procedimento "il supremo interesse del minore": i protagonisti dell'adozione non sono più due coniugi alla ricerca di un figlio, ma ci si occupa adesso di ogni singolo minore, per il quale si cerca, fra le coppie disponibili all'adozione, quella più adatta a fornirgli una nuova occasione di crescita. Per questo motivo la legge prevede che i coniugi, per avviare il procedimento adottivo, presentino presso i Tribunali per i Minorenni una Dichiarazione di disponibilità all'adozione (e non una Domanda di adozione), sottolineando così che l'adozione non è un diritto della coppia, bensì il procedimento che concretizza il diritto del minore, allontanato dal nucleo d'origine, ad essere allevato in una nuova famiglia.

I requisiti richiesti ai coniugi

Sia nell'adozione nazionale che in quella internazionale i requisiti richiesti ai coniugi sono gli stessi:

1)Possono adottare le coppie unite in matrimonio da almeno tre anni, o che raggiungano tale periodo sommando alla durata del matrimonio il periodo di convivenza prematrimoniale, e tra i quali non sussista separazione personale neppure di fatto.

2) Riguardo all'età degli aspiranti genitori adottivi, la differenza minima tra adottante e adottato è di 18 anni; la differenza massima tra adottanti ed adottato è di 45 anni per uno dei coniugi, di 55 per l'altro.

3) I coniugi devono essere affettivamente idonei e capaci di educare, istruire e mantenere i minori che intendano adottare.

 

L'iter burocratico

Il percorso adottivo ha inizio con la presentazione al Tribunale per i Minorenni di una Dichiarazione di disponibilità all'adozione. Gli stessi coniugi dovranno  documentare alcuni dei requisiti richiesti (anni di matrimonio, età, sana e robusta costituzione, sussistenza economica …).

L'idoneità affettiva e la capacità di educare ed istruire un minore, invece, entrano a far parte del quadro più complesso delle "competenze genitoriali adottive", che richiede una prima valutazione da parte dello Psicologo (che di norma è quello che presta servizio presso il Consultorio Familiare territorialmente competente) e da parte dell'Assistente Sociale del Comune di appartenenza.

La normativa nazionale e regionale prevede che le coppie, prima di accedere ai colloqui con lo Psicologo e l'Assistente Sociale, effettuino in gruppo un percorso Informativo e Formativo di preparazione all'iter; per quanto concerne i residenti nella città di Palermo (o nei comuni di cui Palermo è capofila) il percorso si svolge in parte presso l'Unità Organizzativa Adozioni del Comune di Palermo ed in parte presso l'Unità Operativa Psicologia delle Adozioni e dell'Affidamento Familiare della ASP, presso la quale si sviluppa invece tutto l'intero percorso rivolto alle coppie residenti negli altri Comuni della Provincia di Palermo.

Successivamente alla fase di Informazione/Formazione, lo Psicologo del Consultorio e l'Assistente Sociale del Comune, attraverso colloqui, visite domiciliari, o la somministrazione di test di personalità da parte dello psicologo, assumono il gravoso compito di descrivere le caratteristiche dei coniugi al Tribunale per i Minorenni competente. Le relazioni formulate dallo Psicologo e dall'Assistente sociale fanno riferimento all'esplorazione di aree tematiche condivise dai professionisti (nel 2004, attraverso un Tavolo Tecnico) con tutti i Tribunali per i Minorenni della Sicilia, e seguono pertanto uno schema identico in tutta la nostra isola grazie ad un progetto che connette telematicamente le diverse istituzioni coinvolte (Modello Sicilia).

Il Tribunale per i Minorenni ricevuta la relazione, incontra i coniugi attraverso un Giudice delegato per valutare il rilascio dell'Idoneità che consente di accedere all'adozione internazionale, e/o per inserire la coppia nell'elenco degli aspiranti genitori dell'adozione nazionale.

L'abbinamento col minore

Dopo la convocazione in Tribunale, le coppie che hanno espresso la disponibilità all'adozione internazionale ricevono un Decreto nel quale viene dichiarata la loro Idoneità (o non idoneità) all'adozione internazionale; le coppie ritenute idonee avranno un anno di tempo a disposizione per conferire il mandato ad un Ente Autorizzato, affinchè quest'ultimo proceda a trasmettere la documentazione della coppia ad uno dei Paesi aperti all'adozione dei propri minori, in condizione di abbandono, da parte di coniugi italiani. L'abbinamento di un minore alla coppia viene effettuato dall'Autorità Garante del Paese d'origine del minore e poi comunicato all'Ente Autorizzato; la proposta viene quindi presentata ai coniugi, corredata dalla cartella clinica del/dei minore/i.

I coniugi che si sono dichiarati disponibili esclusivamente all'adozione nazionale non riceveranno invece alcun decreto; essi verranno inclusi in un elenco formulato in base alle caratteristiche del/dei minori per i quali si sono dichiarati disponibili (1 o più bambini, età, rischio giuridico, handicap, ecc..) e verranno convocati dallo stesso Tribunale, in ordine cronologico rispetto alla presentazione della disponibilità, qualora si presenti la possibilità di adottare uno o più minori con le caratteristiche indicate dalla coppia. Le convocazioni di solito coinvolgono più coppie contemporaneamente e possono svilupparsi in più incontri, al termine dei quali il Tribunale individuerà i coniugi più adatti a fare da genitori per quel o quei bambini in particolare.

L' Adozione

Nell'adozione Internazionale, quando i coniugi accettano l'abbinamento proposto dall'Ente Autorizzato, questi devono recarsi nel Paese d'origine del minore da adottare per perfezionare la procedura, secondo le leggi proprie di quello Stato. Per la normativa Italiana il bambino adottato all'estero acquisirà la condizione di figlio adottivo prima dell'ingresso nel nostro stato ed il Tribunale per i Minorenni ne trascriverà il nuovo status all'arrivo. Ciò significa, quindi, che successivamente all'ingresso del minore in Italia, non sarà più possibile che il bambino rientri nel Paese d'origine: i minori per i quali la convivenza con la famiglia adottiva si è resa impossibile, vengono affidati a Case Famiglia/Comunità alloggio sul nostro territorio e continuano comunque a mantenere lo status di figli legittimi dei coniugi che li hanno adottati; questi ultimi invece incorrono in limitazioni della loro potestà genitoriale.

L'adozione nazionale prevede invece, dopo l'abbinamento, un anno di Affidamento preadottivo, nel corso del quale i servizi incaricati avranno modo di monitorare l'andamento del processo di filiazione, nonché di supportare il nucleo. Di norma l'anno di affidamento preadottivo si conclude con l'adozione definitiva del/dei minore/i, con conseguente trascrizione nello stato di famiglia dei coniugi.

I bambini adottabili

Sia nell'adozione nazionale che in quella internazionale, perché un bambino sia adottabile, non è sufficiente che viva in una Casa Famiglia o in un Istituto , è necessario che sia stato dichiarato in stato di abbandono, cioè che sia stato accertato dalle Autorità Giudiziarie che nessuno dei suoi familiari è in grado di provvedere alla sua assistenza morale e materiale, purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio.

I bambini "piccoli", cioè in età prescolare, rappresentano solo una minima parte dei bambini adottabili, in quanto, al di là dei pochi neonati abbandonati alla nascita in ospedale, le indagini delle AAGG e gli interventi psicosociali che precedono la dichiarazione di adottabilità di un bambino, solitamente si prolungano per alcuni anni. Anche nell' adozione internazionale, sono pochi gli Stati dai quali è possibile adottare un bambino molto piccolo e in buone condizioni di salute, in particolare ciò non accade nei Paesi Europei dove per i bambini piccoli si privilegia l'adozione all'interno dello stesso Paese; più facile è, in Europa, adottare gruppi di tre e talvolta quattro fratelli, fra i quali bambini anche in tenera età.

                                                      

 

Dopo l'adozione

I bambini adottabili provengono solitamente da realtà di degrado sociale e sono spesso stati vittime di maltrattamenti, talvolta anche di abusi. Si tratta di bambini traumatizzati anche dall'abbandono da parte della famiglia d'origine che hanno di solito stentano a fidarsi degli adulti, per questo è facile che assumano dei comportamenti di rifiuto verso uno dei genitori o che manifestino delle difficoltà nell'inserimento sociale e scolastico. Rivolgersi a specialisti del settore sin dall'ingresso del minore in famiglia può risultare estremamente utile per una "decodifica" di atteggiamenti e comportamenti apparentemente incomprensibili di questi bambini. Un ulteriore sostegno all'adozione può consistere nel supporto necessario per affrontare i nuovi adattamenti e le trasformazioni a cui i coniugi vanno incontro nel processo di trasformazione da coppia a famiglia.        

Anche dopo diversi anni dall'adozione di un minore può risultare utile rivolgersi ad un servizio specializzato nel settore, ad esempio durante l'adolescenza, quando i ragazzi, nel corso del naturale processo di svincolo dalla famiglia e di definizione della propria identità, mettono in discussione l'autorità dei genitori ed affrontano le difficili questioni legate alle proprie origini.

 

L'AFFIDAMENTO FAMILIARE – Note informative


L'affidamento Familiare, così come l'adozione, è regolato dalla legge 184/83 (come modificata dalla legge 149/2001). Diversamente dall'adozione, l'affidamento familiare nasce come un provvedimento "provvisorio" in favore di un minore, il cui nucleo familiare si trova momentaneamente in difficoltà. Il minore in affidamento familiare quindi conserva il proprio cognome e mantiene rapporti, anche saltuari, con la famiglia di origine, nei confronti della quale i servizi sociosanitari effettuano interventi volti a ripristinare le condizioni utili al rientro dello stesso minore.

L'affidamento familiare è possibile tanto per coniugi con o senza figli, che per single o coppie conviventi. Coloro che offrono la propria disponibilità per l'affidamento familiare di un bambino, svolgono una funzione assimilabile a quella di "parenti" che si assumono temporaneamente il compito di contribuire alla crescita ed educazione del minore, nella consapevolezza di un suo futuro rientro nella famiglia d'origine.

Di norma l'affidamento familiare è disposto per due anni, eventualmente rinnovabili, esistono tuttavia delle situazioni in cui è scarsamente ipotizzabile un rientro del minore nella famiglia di origine; in questi casi vengono identificate dai Servizi preposti famiglie/coppie/single, aperti ad un affidamento "sine die".

Anche i bambini che vanno in affidamento familiare provengono da realtà familiari complesse e possono manifestare difficoltà assimilabili a quelle dei bambini adottati; nel caso dell'affidamento familiare gli affidatari possono contare sul costante monitoraggio dei servizi sociali del Comune, ed eventualmente rivolgersi anche ai servizi sanitari specialistici.

Link utili per l'approfondimento

http://www.tribunaleminori.palermo.it/
http://www.commissioneadozioni.it/
http://lineediattivita.dipartimento-famiglia-sicilia.it/
http://www.attivitasociali.palermo.it/
http://www.finconcept.net/modellosicilia/
http://www.adozioneinternazionale.net/entiautorizzati_ita.html



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