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Indennizzo per danni da trasfusione o da vaccinazione - Legge 210/92

DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE

UOC MEDICINA LEGALE E FISCALE


INDENNIZZO PER DANNI DA TRASFUSIONE O DA VACCINAZIONE - LEGGE 210/92
Responsabile del procedimento D.ssa Marina Scardavi


La Legge n. 210 del 25 febbraio 1992 , modificata ed integrata dalla Legge n. 238 25 luglio 1997,  Indennizzo per danni irreversibili da vaccinazioni, trasfusioni e somministrazione di emoderivati prevede l'erogazione da parte dello Stato,  di un indennizzo in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati.

BENEFICIARI

  • persone che hanno riportato lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psicofisica a seguito di:
    • vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria;
    • vaccinazioni non obbligatorie ma effettuate per motivi di lavoro o per incarichi d'ufficio o per poter accedere ad uno stato estero;
    • vaccinazioni non obbligatorie ma effettuate in soggetti a rischio operanti in strutture sanitarie ospedaliere;
    • vaccinazione antipoliomielitica non obbligatoria nel periodo di vigenza della legge 30 luglio 1959, n. 695 (L. 14 ottobre 1999, n. 362, art. 3, c. 3).
  • persone non vaccinate che hanno riportato, a seguito ed in conseguenza di contatto con persona vaccinata, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica;
  • persone contagiate da virus HIV o da virus dell'epatite a seguito di somministrazione di sangue o suoi derivati, sia periodica (ad es. soggetti affetti da emofilia, talassemia, ecc.) sia occasionale (ad es. in occasione di intervento chirurgico, ecc.);
  • personale sanitario di ogni ordine e grado che abbia contratto l'infezione da HIV durante il servizio, a seguito di contatto diretto con sangue o suoi derivati provenienti da soggetti affetti da infezione da HIV. La Corte Costituzionale, con la sentenza 476 del 26 novembre 2002, ha riconosciuto l'indennizzo previsto dalla legge 210/92 anche a favore degli operatori sanitari che, in occasione di servizio e durante il medesimo, abbiano riportato danni permanenti all'integrità psico-fisica conseguenti a infezione contratta a seguito di contatto con sangue e suoi derivati provenienti da soggetti affetti da epatiti;
  • persone che risultino contagiate da HIV o da epatiti virali dal proprio coniuge appartenente ad una delle categorie di persone sopra indicate e per le quali sia già stato riconosciuto il diritto all'indennizzo ai sensi della legge 210/92, nonché i figli dei medesimi contagiati durante la gestazione (art. 2, comma 7, L. 210/92);
  • gli eredi di persona danneggiata che, dopo aver presentato la domanda in vita, muoia prima di percepire l'indennizzo. Agli eredi, in questo caso, compete la quota ereditaria, testamentaria o legittima, delle rate di indennizzo maturate dalla data di presentazione della domanda sino al giorno della morte (compreso) del danneggiato;
  • parenti aventi diritto (nell'ordine: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni), dietro specifica domanda, qualora a causa delle vaccinazioni o delle infermità previste dalla L. 210/92 sia derivata la morte del danneggiato.

Gli aventi diritto possono optare fra un assegno reversibile per 15 anni o un assegno una tantum.

PRESENTAZIONE DELLA ISTANZA DI INDENNIZZO

La domanda di indennizzo va presentata dall'interessato, in carta semplice, alla Azienda Sanitaria  territorialmente competente. Per i cittadini residenti nel territorio della ASP di Palermo, la domanda deve essere presentata entro i termini di legge a:

 

UOC Medicina Legale e Fiscale – Segreteria Legge 210/92

Via Mariano Stabile n.261

 

La domanda, firmata dal richiedente o, in caso di minori o di incapaci, da uno dei genitori o dal tutore, deve contenere i seguenti dati:

  • dati anagrafici e codice fiscale del danneggiato
  • dati anagrafici dell'eventuale rappresentante o rappresentanti (nel caso di minori o incapaci) o richiedente (in caso di morte del danneggiato)
  • indicazione del danno per il quale si chiede l'indennizzo (danno da vaccinazione / danno da epatite post-trasfusionale / infezione da HIV)
  • elenco della documentazione allegata
  • indirizzo al quale inviare ogni comunicazione e recapito telefonico.

La UOC di Medicina Legale e fiscale si occupa della fase istruttoria della pratica, della sua trasmissione alla Commissione Medica Ospedaliera e della notifica del verbale all'interessato.
Provvede inoltre a ricevere i ricorsi avverso il giudizio della Commissione Medica Ospedaliera (C.M.O.) e a notificarli al Ministero della Salute.


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